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Modello EAS

Gli enti non commerciali per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ad essi riconosciute ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, sono tenuti alla presentazione del modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione.

Al verificarsi di variazioni dei dati precedentemente comunicati è necessario ripresentare il modello entro il 31 marzo dell’anno successivo alla variazione.

Entro il prossimo 31 marzo 2017 andranno quindi comunicate le variazioni intervenute nell’anno 2016 per le quali non sono già state fatte altre comunicazioni all’Agenzia delle Entrate (per esempio le variazioni del presidente o della sede dell’associazione già comunicate all’ufficio IVA con il modello AA7/10). Si ricorda che il modello va presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie (in questo caso la scadenza è entro 60 giorni dal verificarsi di tale evento).

L’omessa/tardiva presentazione del Modello EAS può essere regolarizzata mediante la cosiddetta “remissione in bonis” inviando la comunicazione e versando contestualmente la sanzione (non compensabile) di euro 258,00 utilizzando il modello F24 (codice tributo 8114 anno di riferimento quello del versamento).

Lo studio è a disposizione per la presentazione del modello EAS : si chiede pertanto di comunicare ENTRO LUNEDI 20 MARZO P.V. le eventuali variazioni intervenute durante l’anno 2016.