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Obbligo di addebitare dal 2018 ai clienti le borse/sacchetti di plastica

Come noto, a decorrere dall’1.1.2018, ai commercianti è fatto divieto di “omaggiare” le borse e/o sacchetti ai propri clienti. L’addebito al cliente dell’importo deciso dal commerciante:

  • va indicato nello scontrino;
  • va assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la “ventilazione” del corrispettivo.

Al fine di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015 in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero / ultraleggero, il Legislatore, con l’art. 9-bis, DL n. 91/2017 ha previsto:

  • il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto”;
  • la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”.

 La novità in esame non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare” ma in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse / sacchetti in esame.

 Con l’aggiunta del nuovo art. 226-bis, D.Lgs. n. 152/2006, è previsto, fermo restando la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, il divieto della commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero per il trasporto, nonché delle altre borse di plastica non aventi specifiche caratteristiche. Le borse di plastica che rispettano i nuovi requisiti di legge non possono essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o dalla fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.

 REGIME SANZIONATORIO

Le violazioni dei citati artt. 226-bis e 226-ter sono punite con la sanzione da 2.500 a 25.000 incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

TRATTAMENTO IVA APPLICABILE

A seguito delle novità sopra accennate, a decorrere dall’1.1.2018, i commercianti non potranno più omaggiare le borse / sacchetti utilizzate dai clienti:

  • quali contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
  • per il trasporto della merce acquistata.

L’obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri. Per tali borse è quindi richiesto l’addebito al cliente del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 / € 0,03). La cessione delle borse / sacchetti in esame costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA. A tal fine assume rilevanza il regime IVA applicato dal commerciante, ossia il fatto che l’IVA a debito sia determinata tramite la cosiddetta “ventilazione” (corrispettivo ricompreso nei corrispettivi da ventilare) ovvero il cosiddetto “scorporo” (aliquota IVA 22%).  Merita segnalare la necessità di provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere evidenziato distintamente” sullo scontrino.