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Nuove regole detraibilità iva acquisti

In vista della fine del 2017 siamo a ricordare che la nuova regola di detrazione dell’iva sulle fatture di acquisto, in base a quanto previsto dal D.L.50/2017 con riferimento alle fatture emesse dalla data del 01.01.2017,è la seguente:

la detrazione dell’IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Operativamente ciò significa che, per non dover effettuare una serie di ravvedimenti (modelli dichiarativi come liquidazione IVA periodica, spesometro ecc.) le fatture di acquisto datate 2017 vanno registrate :

  • entro il 16.01.2018 (termine per la liquidazione iva di dicembre) per i contribuenti mensili;
  • entro il 28.02.2018 (termine per la comunicazione periodica del 4° trimestre 2017) per i contribuenti trimestrali.

La mancata consegna entro i suddetti termini delle fatture dei fornitori datate 2017 è ravvedibile (con sanzioni e interessi) al più tardi entro il 30.04.2018 (termine ultimo di invio della dichiarazione annuale iva anno 2017). Oltre il suddetto termine il diritto alla detrazione non è più esercitabile.

Alla luce di ciò Vi invitiamo a sollecitare i fornitori per la consegna delle fatture relative all’anno 2017.