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Le novità in materia di acquisto/detrazione dei carburanti dal 01/07/2018

Come noto, a decorrere dall’1.7.2018, è soppresso l’utilizzo della scheda carburante. Da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione saranno documentati da fattura elettronica. Contestualmente il Legislatore ha previsto che ai fini della detrazione dell’IVA / deducibilità del costo gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.

Come noto, la Finanziaria 2018 ha introdotto, a decorrere dall’1.7.2018, alcune disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione, ed in particolare:

  • l’abrogazione del DPR n. 444/97, con la conseguente soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
  • la modifica dell’art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevedendo che “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

Ne consegue che imprese / lavoratori autonomi che effettuano acquisti di carburante non potranno più compilare la scheda carburante, ma riceveranno dal distributore di carburante una fattura elettronica.

Contestualmente il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili” (di fatto non è più possibile effettuare i pagamenti in contante).

DETRAZIONE IVA ACQUISTI CARBURANTE

Come disposto dalla lett. c) del comma 1 del DPR 633/72 l’imposta relativa all’acquisto / Importazione di veicoli stradali a motore, diversi dai motocicli con motore superiore a 350 cm3, e dei relativi componenti, è detraibile:

  • nella misura del 40% se i veicoli in esame non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (autovetture)
  • integralmente se i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (autocarri) ovvero se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio

Con l’integrazione della citata lett. d), da parte dell’art. 1, comma 923, Finanziaria 2018, a partire dal 01.07.2018 il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è subordinato al fatto che l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante:

  • carte di credito, carte di debito / prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73;
  • altro mezzo ritenuto idoneo individuato espressamente dall’Agenzia delle Entrate.

 DEDUZIONE COSTO ACQUISTI CARBURANTE

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 164, TUIR da parte dell’art. 1, comma 922, Finanziaria 2018 è previsto che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili (integralmente / parzialmente), se effettuate esclusivamente mediante carta di credito, carte di debito / prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui al citato art. 7, comma 6.

Anche tale disposizione trova applicazione a partire dall’1.7.2018.

ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO INDIVIDUATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta individuando i seguenti “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA:

  • assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
  • mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio: addebito diretto – bonifico bancario / postalebollettino postalecarte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.

Come evidenziato dall’Agenzia nel Provvedimento in esame, i suddetti mezzi di pagamento sono idonei altresì a consentire la deducibilità del costo.

Nel Comunicato stampa 4.4.2018 la stessa Agenzia specifica che sono “valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità”.

Nel Provvedimento in esame è inoltre precisato che:

  • i suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione anche nei casi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

In particolare ciò si riscontra, ad esempio, nel contratto di netting “laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”.

Si rammenta che, come precisato nella CM 12.8.98, n. 205/E, il contratto di netting è un “contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” e pertanto lo stesso ha natura di contratto di somministrazione di beni ex art. 1559, C.c. e quindi non è assimilabile alle cessioni di beni. Sul punto l’Agenzia specifica che quanto sopra “è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente” vengano regolati con i suddetti mezzi di pagamento;

  • Restano validi anche i sistemi di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che permettono “al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica” venga regolata con i suddetti strumenti di pagamento

Preme ricordare che in generale la deducibilità dell’iva deve essere comprovata da idoneo documento fiscale : in mancanza di idoneo giustificativo la parte imponibile (se attinente l’attività) potrà essere dedotta, mentre la parte relativa all’iva (anche se non detratta) diventerà sempre un costo indeducibile.