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La fattura elettronica nei contratti di sub-appalto edile

Come noto, la finanziaria 2018 ha anticipato al 01/07/2018 l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da sub/appaltatori-sub/contraenti della filiera delle imprese nell’ambito dei contratti di appalto pubblici.

PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI / SUBCONTRAENTI APPALTI PUBBLICI

Ai sensi dell’art. 1, comma 917, Finanziaria 2018 l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica è anticipato all’1.7.2018 anche relativamente alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto pubblico di lavori /servizi / forniture.

Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.

Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che la disposizione in esame è applicabile soltanto nei rapporti (appalti e /o altri contratti) “diretti” tra il titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui lo stesso si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

A titolo esemplificativo l’Agenzia propone la seguente fattispecie:

  • impresa (A) stipula un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione (X) ed un subappalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune opere.

Le prestazioni rese da A ad X vanno documentate con fattura elettronica così come quelle da B o C ad A;

  • se B e/o C si avvalgono di un ulteriore soggetto (D) per adempiere gli obblighi derivanti dal subappalto / contratto, D può emettere fattura secondo le regole ordinarie e, pertanto, anche in formato cartaceo (fino al 31.12.2018).

Si rammenta infine che, nella fattura elettronica devono essere riportati OBBLIGATORIAMENTE:

  1. il Codice Identificativo Gara (CIG);
  2. il Codice Unitario Progetto (CUP).

Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che, come specificato nel Provvedimento 30.4.2018, tali codici vanno riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “Dati Ordine Acquisto”, “Dati Contratto”, “Dati Convezione”, “Dati Ricezione” o “Dati fatture collegate”.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.