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Valore dei beni significativi da indicare in fattura

Assonime, con la circolare n.18 del 24/07/2018 commenta i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate con la circolare 15/2018 sulla disciplina dei beni significativi.

Si ricorda che l’articolo 7 comma 1 lettera B della L.488/99 ha introdotto l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% per tutti i servizi relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite su fabbricati a prevalenza destinazione abitativa privata (accatastamenti da A/1 ad A/11 con esclusione delle A/10).

L’agevolazione si estende anche a materie prime, semilavorati e beni finiti necessari all’esecuzione dell’intervento FATTA ECCEZIONE per i cosiddetti BENI SIGNIFICATIVI individuati in modo tassativo dal DM 29/12/1999 (ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno ed impianti di sicurezza).

In presenza di tali fattispecie, se il valore del “bene significativo” compreso nell’intervento supera la metà del valore pattuito per l’intera prestazione, l’aliquota IVA agevolata si applica fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello del bene significativo. La differenza andrà fatturata con aliquota IVA 22%.

Poiché la norma non individua in forma puntuale quale possa essere il “valore” da prendere a riferimento la citata circolare 15 dell’agenzia delle entrate ne analizza la fascia di “oscillazione” precisando innanzi tutto che di debba tener conto solamente di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e quindi sia delle materie prime che della manodopera diretta.

La presenza di eventuali parti staccate (esempio tapparelle, grate di sicurezza…) non deve influire sul valore dei beni significativi se queste posseggono un’autonomia funzionale rispetto al bene principale e quindi sconteranno l’aliquota agevolata senza alcun riferimento al loro valore. Invece in assenza di autonomia funzionale, queste saranno considerate come parti integranti del bene significativo e quindi concorreranno alla determinazione del valore di riferimento.

In riferimento agli obblighi documentali la circolare precisa che la fattura emessa per la prestazione deve riportare, oltre al corrispettivo complessivamente pattuito anche quello dei beni significativi forniti per l’intervento.

Tale indicazione risulta necessaria anche quando l’operazione risulta interamente assogettata all’aliquota IVA del 10% (per esigenze di corretta applicazione della norma).

L’integrazione dei documenti dovrà avvenire per tutti quelli EMESSI DAL 01/01/2018 : per quelli del periodo antecedente vale, invece, la clausola di salvaguardia.