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Decreto Dignità – le novità dei contratti a tempo determinato

A fronte della conversione del DL n. 87/2018, ad opera della Legge n. 96/2018, sono introdotte rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Le disposizioni si applicano:

  • ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto (avvenuta il 14 luglio 2018)
  • ai rinnovi ed alle proroghe intervenuti successivamente alla data del 31 ottobre 2018.

 

APPOSIZIONE DEL TERMINE E DURATA MASSIMA

 

La Legge n. 96/2018 stabilisce che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:

  • non superiore a 12 mesi, senza la necessità di indicare alcuna causale giustificatrice (contratto “acausale”);
  • non superiore a 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

 

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi:

  • la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi;
  • qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

 

PROROGHE E RINNOVI

 

Per prima cosa, è necessario ricordare alcuni concetti; siamo in presenza di:

Proroga quando la data di cessazione di un contratto prima della scadenza del termine viene posticipata a data successiva con specifico accordo tra le parti;

Rinnovo quando le parti sottoscrivono un altro contratto a tempo determinato a seguito di un precedente contratto a termine che ha raggiunto la scadenza originariamente prevista.

 

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

 

Il contratto può essere prorogato

  • nei primi 12 mesi senza la necessità di apporre una causale,
  • nei successivi 12 mesi, solo in presenza delle suddette esigenze,

tale disciplina riguarderà le proroghe e i rinnovi intervenuti dopo il 31 ottobre 2018.

 

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

 

INCREMENTO CONTRIBUZIONE CONTRATTO A TERMINE

 

Il Decreto Dignità ha aumentato gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine, anche in somministrazione.

In relazione alla misura prevista dalla disciplina di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, la stessa risulta incrementata di:

“0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.”

Preme evidenziare che, l’incremento della contribuzione addizionale non si applica ai contratti di lavoro domestico.

 

Per espressa previsione di legge, quanto finora indicato non sarà applicato ai lavoratori delle attività stagionali previste dal contratto collettivo applicato o dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.