Il Registro è lo strumento che il CONI ha istituito per confermare definitivamente il “riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche costituite in conformità all’art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif., già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro sono inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.
Le agevolazioni previste per le ASD/SSD
Le agevolazioni derivanti dal “riconoscimento ai fini sportivi di una ASD/SSD” prevedono innanzitutto la possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e succ. modif.) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette, che, inoltre, per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali. In particolare:
- ai proventi di natura commerciale si applica un coefficiente di redditività molto più basso;
- un sistema forfettario di determinazione dell’Iva;
- l’esonero dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative;
- l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- l’esonero dall’emissione di scontrini e, o ricevute fiscali;
- l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;
- l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio – TV e pubblicità);
- la possibilità di iscrizione all’elenco delle ASD che partecipano al riparto del “5 per mille” dell’IRPEF, in base all’art. 1, comma 1, lettera “e” del DPCM del 23/04/2010;
- la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da soci, associati e tesserati, di cui al comma 3 dell’art. 148 del TUIR (DPR n. 917/1986)ai fini delle imposte dirette, e art. 4, comma 4 del DPR n. 633/1972, ai fini IVA;
- la possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettantie ai collaboratori amministrativo-gestionali con un regime fiscale agevolato, in quanto rientranti nella categoria dei “redditi diversi”; infatti, i primi 000 euro annui, sono esenti da IRAP, IRPEF e contributi INPS, in base agli artt. 67 e 69 del TUIR (DPR 917/1986) e norme collegate, modificati dall’art. 1, comma 228 della Legge 205 del 27/12/2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”).
Per ulteriori informazioni in materia, le associazioni/società affiliate possono rivolgersi gratuitamente all’Ufficio Giuridico-Fiscale del CSI Nazionale.
La iscrizione al Registro di una ASD/SSD
Una volta effettuata e regolarizzata l’affiliazione della Associazione/Società, il CSI provvede alla iscrizione della stessa al Registro, mediante la trasmissione al CONI dei dati e dei documenti ad essa riferiti, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia.
Con l’inserimento di tutti i dati e documenti richiesti nella sezione documentale, la procedura di iscrizione al Registro si intende perfezionata. Al termine della procedura viene generato il certificato di iscrizione al Registro, che è l’unico documento che prova l’effettivo riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Il certificato, che in caso di accertamento fiscale viene sempre richiesto dagli incaricati, è scaricabile ogni anno da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro. Non è sufficiente che il nome della società sia inserito nel Registro per godere dei benefici previsti, ma è indispensabile essere in possesso del certificato di iscrizione, che è scaricabile SOLO se tutti i dati e i documenti richiesti sono completi e regolari.
Ricordiamo perciò di stampare ogni anno il certificato e di consegnarne una copia allo scrivente studio.