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Indennità “una tantum” autonomi (artt.27 e segg.DPCM 18/2020)

Gli articoli 27 e seguenti del DPCM 18/2020 “Cura Italia” prevedono un’indennità una tantum per le seguenti categorie di lavoratori:
 liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
 co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
 lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, quindi artigiani e commercianti;
 lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
 operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
 lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo
Nei prossimi giorni l’INPS illustrerà le modalità operative per l’inoltro della domanda telematica. Lo Studio procederà alla predisposizione ed inoltro delle domande per tutti gli aventi diritto.
Rimaniamo