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Congedi COVID-19 e bonus baby sitting raddoppiati art. 72 DL 34 del 19.05.2020 “decreto rilancio” – modifica art. 22 DL 18 del 17.03.2020 “cura Italia”

Come è noto il DL Cura Italia n. 18 del 17.03.2020 prevedeva la possibilità per lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di uno specifico congedo, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche di ogni ordine e grado.
Il DL Rilancio, in riferimento alle misure disposte dal precedente decreto ha introdotto alcune importanti modifiche che hanno interessato la disciplina del congedo COVID-19 e il diritto di astensione dell’attività lavorativa nonché il bonus baby sitting, con aumento del relativo importo.
Le novità introdotte dall’articolo 72 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 riguardano:
– il congedo straordinario COVID-19 per genitori di figli con età inferiore a 12 anni o con grave disabilità (senza limiti di età), prima del nuovo decreto prevedeva 15 giorni da fruire dal 05 marzo al 3 maggio; per effetto del nuovo decreto in nuovo termine entro cui godere del congedo straordinario è il 31 luglio 2020. Il periodo complessivo, continuativo o frazionato, di fruizione è raddoppiato ed è stato portato a 30 giorni. Rimangono invece fermi, sia il limite di età di 12 anni, sia la percentuale dell’indennità a carico INPS del 50% della retribuzione e sia la copertura figurativa dei contributi. I lavoratori che hanno già usufruito, alla data di entrata in vigore del decreto, del congedo per un periodo di 15 giorni, potranno godere entro il 31 luglio, delle rimanenti 15 giornate. I lavoratori che, invece, non hanno ancora goduto di tale congedo possono usufruire, sempre entro il 31 luglio di 30 giornate.
– il congedo non retribuito per figli minori di 16 anni, senza diritto alla percezione di alcuna indennità e senza il riconoscimento di contribuzione figurativa è esercitabile per i figli minori di 16 anni. il congedo è usufruibile fino al 14 giugno 2020 (giorno di chiusura delle scuole).

Entrambi i congedi spettano a patto che nel nucleo familiare non vi sia l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore e non siano stati richiesti i bonus per i servizi di baby-sitting.
Il congedo non retribuito può essere utilizzato in aggiunta al congedo straordinario di 30 giorni.
– il bonus baby sitting, di cui al comma 8 dell’art. 23 passa dai precedenti € 600,00 a € 1.200,00, spetta ai lavoratori dipendenti privati in alternativa al congedo straordinario, ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, ai lavoratori autonomi compresi i professionisti. E’ stato inoltre previsto che bonus baby sitting oltre che per pagare servizi per l’infanzia può essere utilizzato per la comprovata iscrizione dei bambini ai centri estivi, ai servizi integrati per l’infanzia di cui all’ art. 2 del DL 65/201, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso la fruizione del bonus baby-sitting è incompatibile con il bonus asilo nido.
Per i dipendenti appartenenti al settore sanitario e al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza l’importo del bonus è stato aumentato a € 2.000,00.
Le domande possono essere presentata online attraverso il servizio dedicato sul sito INPS se si è in possesso del PIN dispositivo nella sezione “Bonus servizi di baby-sitting emergenza COVI-19”.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
– Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
– enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.