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Contanti – nuovi limiti all’utilizzo dal 1^ luglio 2020

A decorrere dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021, il limite massimo per l’utilizzo dei contanti scenderà da euro 3.000,00 ad
euro 2.000,00.
Regola generale
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007:
– è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di
trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (in pratica, il limite è pari a 2.999,99 euro);
– il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla
soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Novità del DL 124/2019
L’art. 18 co. 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito – attraverso l’inserimento del co. 3-bis nell’art. 49 del DLgs.
231/2007 – prevede un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99
euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:
– l’importo limite di 999,99 euro varrà dall’1.1.2022;
– dall’1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro.
Profili sanzionatori
Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa:
– per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00
euro (dagli attuali 3.000,00 euro);
– per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà abbassato a 1.000,00 euro.