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Bonus vacanze – un percorso ad ostacoli

Nell’ambito del DL 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”, sono state introdotte specifiche forme di sostegno economico alle
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVI-19 tra cui l’agevolazione “Tax credit
vacanze” utilizzabile presso le strutture ricettive nazionali.
L’art. 176 riconosce, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2020, un credito ai nuclei familiari con un reddito ISEE
non superiore a 40.000,00 euro per il pagamento dei servizi offerti da imprese turistico-ricettive, agriturismi e B&B.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a:
– 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare
– ridotto a 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
– ridotto a 150,00 euro per quelli composti da una sola persona.
Il credito viene utilizzato all’80% come sconto sul corrispettivo e al 20% come detrazione IRPEF (mod. 730/REDDITI 2021).
Il fornitore dei servizi turistici recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in
compensazione nel modello F24 o mediante cessione a terzi.
Al fine del riconoscimento del credito, pena la decadenza dello stesso:
o le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione, in relazione ai servizi resi da una singola impresa
turistico ricettiva;
o il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica/documento commerciale/scontrino o
ricevuta fiscale nel quale va indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito;
o il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio/intervento di soggetti che gestiscono
piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio o tour operator.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità attuative per beneficiare della predetta agevolazione. In
particolare, un componente del nucleo familiare deve:
1. disporre dell’attestazione ISEE, presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (anche tramite un CAF);
2. dotarsi di un’identità SPID/Carta d’identità elettronica;
3. scaricare sullo smartphone l’app gestita da PagoPA denominata IO.
La richiesta per poter accedere al beneficio va presentata, a decorrere dal 1.7.2020, da qualunque componente del
nucleo familiare dotato delle credenziali utilizzando la app “IO”, tramite la quale è generato un codice univoco e un QR
code. PagoPA verifica la presenza dei requisiti relativi all’ISEE del nucleo familiare del richiedente e trasmette allo stesso
un messaggio con l’esito della richiesta. In caso di esito positivo, la app “IO”:
– genera un codice univoco e un QR-code che possono essere utilizzati alternativamente dal richiedente per
fruire dello sconto.
– Invia all’Agenzia delle Entrate il codice univoco, l’importo massimo spettante e il codice fiscale di ciascun
componente del nucleo familiare del richiedente al fine di consentire le opportune verifiche.
Dopo aver acquisito i dati sopra, l’Agenzai delle Entrate conferma, mediante la app “IO”, il riconoscimento
dell’agevolazione comunicando al richiedente: il codice univoco, il QR-code e l’importo massimo spettante suddiviso in
quota “sconto” e quota detrazione IRPEF.
In merito all’utilizzo del bonus, serve preventivamente verificare l’adesione all’iniziativa da parte del fornitore del servizio
turistico (e quindi l’accettazione del bonus da parte dello stesso).
Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto il beneficiario comunica al fornitore il codice univoco o il QR-code.
Per la fruibilità dello sconto il fornitore deve utilizzare l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate (Mia scrivania ˃ Servizi per ˃ Comunicare ˃ Bonus Vacanze). Tramite la predetta
procedura il fornitore:
comunica:
– il codice univoco / QR-code fornito dal beneficiario;
– il codice fiscale dell’intestatario della fattura / documento commerciale / scontrino o ricevuta fiscale;
– l’importo del corrispettivo dovuto;
dichiara di essere un’impresa turistica ricettiva / agriturismo / bed & breakfast;
verifica la validità del bonus / importo massimo dello sconto applicabile sulla base di quanto trasmesso da
PagoPA all’Agenzia delle Entrate;
conferma, in caso di esito positivo della verifica, l’applicazione dello sconto.
A seguito dell’avvenuta conferma l’operazione non può essere annullata e l’agevolazione:
– va considerata interamente utilizzata;
– non può più essere fruita da alcun componente del nucleo familiare del beneficiario, “anche per l’importo
eventualmente residuo rispetto alla misura massima”.
Nel caso in cui il corrispettivo dovuto sia superiore al bonus, lo sconto / detrazione sono commisurati al corrispettivo (il
residuo non è più utilizzabile). L’Agenzia delle Entrate trasmette a PagoPA spa le informazioni relative all’utilizzo dello
sconto e il beneficiario viene informato della fruizione dello sconto con uno specifico messaggio inviato mediante la app
“IO”.
Il fornitore, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma di avvenuta applicazione dello sconto al cliente, può:
recuperare quanto riconosciuto al beneficiario sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in
compensazione tramite il mod. F24;
cedere (anche parzialmente) il predetto credito d’imposta a terzi, anche diversi dai propri fornitori/ istituti di
credito / intermediari finanziari. La cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposita
piattaforma.