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Bonus commissioni pagamenti elettronici

L’articolo 22 del DL 124/2019 riconosce un credito d’imposta a favore degli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.

Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono:
– trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta;
– trasmettere agli esercenti, tramite PEC o mediante pubblicazione di apposita comunicazione sull’in-banking dell’esercente, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Qualora abbiate tutti i requisiti per poter accedere al bonus, Vi invitiamo a fornirci la documentazione di cui sopra per poter correttamente procedere alla determinazione del credito d’imposta.