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Assegno temporaneo per figli minori per NON percettori di Assegno Nucleo Familiare DL 79/2021 art. 1,2,3,4

Il DL 79/2021 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 un assegno temporaneo, c.d. assegno “ponte”, destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF), ovvero i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i disoccupati.

L’INPS con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021 e la circolare n. 93 del 30 giugno 2021, ha fornito chiarimenti con riferimento all’assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal DL 79/2021, indicando le modalità operative per la presentazione delle istanze di accesso alla prestazione.

Requisiti richiesti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un ISEE secondo la tabella di cui all’art. 2 del DL 79/2021;

Importo della prestazione

Gli importi spettanti sono indicati nella tabella di cui all’Allegato 1 del DL 79/2021 e variano a seconda dell’ISEE posseduto.
In particolare:

  • fino a 7.000,00 euro si ha diritto a percepire l’assegno nell’importo massimo pari a 167,50 euro per ciascun figlio per nuclei fino a 2 figli minori e pari a 217,80 euro per figlio per nuclei con almeno 3 figli minori;
  • oltre a 50.000,00 euro non si ha diritto alla misura.

Gli importi sopra indicati sono maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Compatibilità

La misura è compatibile con il reddito di cittadinanza e le eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Inoltre vi è compatibilità con le misure indicate all’art. 3 co. 1 lett. a) e b) della L. 46/2021, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, tra cui:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita; il fondo di sostegno alla natalità;
  • le detrazioni fiscali di cui all’art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis del TUIR;
  • gli assegni familiari previsti dal DPR 797/55.

Presentazione delle domande

La domanda per accedere alla prestazione in questione va presentata all’INPS attraverso i seguenti canali:

  • portale INPS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda va presentata entro e non oltre il 31.12.2021 e deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio.

Per le domande presentate entro il 30.9.2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio 2021, mentre per le domande presentate dopo tale data la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o indicazioni.

Studio Alb Srl

Qui la circolare in formato PDF