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Verifica della congruità della manodopera nei lavori edili dal 1° novembre 2021

l 25 giugno 2021 è stato firmato il DM n. 143, con cui viene definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. In pratica, il provvedimento attua la previsione di cui all’art. 8 comma 10-bis del Dl 76/2020 e recepisce quanto definito dalle Parte sociali del settore edile con l‘Accordo collettivo del 10 settembre 2020 in materia di congruità della manodopera per il settore edile.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Per quanto riguarda l’ambito applicativo, l’art. 2 del decreto prevede che la verifica della congruità riguardi i lavori edili sia pubblici che privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro), eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Tale verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella sottostante, e che verranno periodicamente aggiornati dal Ministero del Lavoro.

CATEGORIEPercentuali di incidenza
minima della manodopera
sul valore dell’opera
1OG1 – nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture14,28 %
2OG1 – nuova edilizia industriale esclusi Impianti5,36%
3Ristrutturazione di edifici civili22,00%
4Ristrutturazione di edifici industriali esclusi
Impianti
6,69%
5OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati30,00%
6OG3 – opere stradali, ponti, etc.13,77%
7OG4 – opere d’arte nel sottosuolo10,82%
8OG5 – dighe16,07%
9OG6 – acquedotti e fognature14,63%
10OG6 – gasdotti13,66%
11OG6 – oleodotti13,66%
12OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione12,48%
13OG7 – opere marittime12,16%
14OG8 – opere fluviali13,31%
15OG9 – impianti per la produzione di energia
elettrica
14,23%
16OG10 – impianti per la trasformazione e
distribuzione
5,36%
17OG12 – OG13 – bonifica e protezione
ambientale
16,47%

Se la verifica darà esito positivo, l’attestazione di congruità verrà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del suo intermediario abilitato, ovvero del committente.

Invece, per i lavori privati, la congruità dovrà essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (a tal fine, l’impresa affidataria presenterà l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva).

Quando non venga riscontrata la congruità il provvedimento (art. 5 ) prevede una specifica procedura di regolarizzazione. In sintesi, la Cassa Edile inviterà l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento presso il medesimo ente dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o indicazioni.

Studio Alb Srl

Qui la circolare in formato PDF