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Enti sportivi dilettantistici con regole ad hoc per rendicontare il 5 per 1000

Gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma associativa rientrano a pieno titolo tra i soggetti destinatari del contributo del 5 per mille dell’IRPEF delle persone fisiche qualora siano iscritti nello specifico elenco degli enti beneficiari e svolgano attività “socialmente meritorie”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DLgs. 111/2017 e della disciplina del DPCM 23 luglio 2020, le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate ad almeno una Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata e riconosciute ai fini sportivi dal CONI per effetto dell’iscrizione nel Registro dallo stesso tenuto, possono presentare tramite uno specifico software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (e linkabile anche dal sito del CONI) la domanda d’iscrizione per accedere al contributo del 5 per mille entro il 10 aprile di ogni anno.

Tra i requisiti che l’ente deve avere (da confermare con apposita autocertificazione contenuta nella menzionata istanza) risultano anche il possesso di uno statuto redatto ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002, la presenza del settore giovanile e l’effettivo svolgimento, in forma prevalente, di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Sul punto si precisa che sono emerse (senza soluzione) alcune problematiche per quelle ASD in cui la prevalenza richiesta era ottenuta mediante l’insieme delle attività di cui sopra e non con una sola di esse, impedendo infatti il modello di domanda la scelta multipla.

Al permanere dei requisiti non serve presentare una nuova iscrizione negli esercizi successivi, essendo l’ente incluso nell’“Elenco permanente degli iscritti” pubblicato sul sito del CONI entro il 31 marzo di ogni anno.

Tutto ciò premesso, l’associazione sportiva dilettantistica, in possesso dei requisiti e che abbia ottenuto l’iscrizione nell’elenco definitivo dei beneficiari del 5 per mille, dovrà rispettare precisi obblighi in tema di utilizzo e rendicontazione dello stesso, facendo riferimento al DPCM 23 luglio 2020 e, per gli aspetti operativi, non alle Linee guida emanate dal Ministero del Lavoro, bensì a quelle approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport.

Salvo per la parte di contributo accantonata per spese future, il 5 per mille dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dal suo ricevimento e, entro il medesimo termine annuale, ciascuna associazione percipiente, indipendentemente dall’ammontare del contributo ricevuto, dovrà rendicontare la modalità di impiego delle somme mediante la redazione di uno specifico rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa.

Il rendiconto, da predisporre utilizzando il modello elaborato dall’Ufficio per lo Sport, si articola in due parti, di cui la prima con i dati anagrafici dell’ente, mentre la seconda con il dettaglio delle voci di spesa (risorse umane, spese di funzionamento, acquisto beni e servizi, altre voci di spese riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale, accantonamento).

Specificando come nel rendiconto vadano inserite solo le “spese sostenute entro l’anno dalla data di percezione della somma”, diversamente da quanto accade per gli ETS e per gli enti del volontariato, lo schema disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport (evoluzione del precedente Ufficio) può essere ulteriormente implementato inserendo sotto ogni voce di spesa ulteriori righe al fine di fornire un maggior dettaglio.

La relazione illustrativa dovrà invece descrivere e illustrare nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati, indicandone il costo per ciascuna delle principali voci di spesa.

Le somme eventualmente accantonate dovranno comunque essere utilizzate e rendicontate entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

Rendiconto e relazione, congiuntamente ai giustificativi delle spese ivi indicate (annullati con apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del “5 per mille dell’Irpef anno XXXX”) andranno conservati per almeno dieci anni nella sede legale o in altri luoghi da notificare ed essere messi a disposizione del Dipartimento per lo sport se ne fa richiesta.

Per gli enti che hanno percepito un importo pari o superiore a 20.000 euro per singola annualità, il rendiconto, con relazione illustrativa e documento d’identità del legale rappresentante, andrà trasmesso entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la sua predisposizione al Dipartimento per lo sport tramite PEC (5xmille.ufficiosport@pec.governo.it) o raccomandata A/R.

Attenzione!

A prescindere dagli importi percepiti gli enti beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, gli importi percepiti, il rendiconto e la relazione descrittiva, nonché, entro ulteriori 7 giorni, di effettuare la comunicazione del link al Dipartimento per lo Sport (per informazioni riguardanti il 5 per mille dell’IRPEF è possibile inviare una e-mail a all’indirizzo 5xmille@sportgov.it).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.

Cordialmente

Studio Alb Srl

Qui la circolare in formato PDF