A partire dal prossimo 1° gennaio occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contante (e, più
in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante) perché sarà
operativo il nuovo limite di 999,99 euro.
Si completerà così la “regressione” che, rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro, dopo
un passaggio intermedio dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 con il limite all’utilizzo del denaro
contante fissato a 1.999,99 euro, ha disposto, dall’inizio del 2022, il limite di 999,99 euro.
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda il trasferimento di denaro
contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o
giuridiche).
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il
trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta
elettronica e istituti di pagamento.
Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella
prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per
importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e
la clausola di non trasferibilità.
Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs.
231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è
quintuplicata nel minimo e nel massimo.
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti, che, si
ricorda, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni
alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello
svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.
Appare, infine, opportuno evidenziare come, in sede di conversione in legge del DL 146/2021, il
nuovo art. 5-quater, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del
contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai
cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’Autorità prevista dall’art. 128-undecies del DLgs).
Di seguito schema riassuntivo dei vari passaggi di limite dell’utilizzo dei contanti.
Ambito Temporale di riferimento | Soglia |
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 | 20.000.000 lire |
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 | 12.500 euro |
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 | 5.000 euro |
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 | 12.500 euro |
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 | 5.000 euro |
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 | 2.500 euro |
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 | 1.000 euro |
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 | 3.000 euro |
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 | 2.000 euro |
Dal 1° gennaio 2022 | 1.000 euro |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre indicazioni e/o informazioni.
Cordialmente.
Studio ALB Srl
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