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Dal 1 luglio fatture elettroniche anche per i forfettari

Sembra essere ormai definitivamente sciolto il dubbio relativo alla data d’ingresso degli operatori economici di minime dimensioni nel mondo della fatturazione elettronica.

In base a quanto può evincersi dalla bozza del decreto legge contenente ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (DL 98/2011) o il regime forfetario (Legge 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (Legge 398/91) saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Resterebbero ancora esclusi fino al 2024, secondo quanto si è appreso da fonti di Governo, solo i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione (compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito)

La scelta del Governo consegue alla decisione del Consiglio dell’Unione Europea di prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (che però nella richiesta del 2019 non aveva previsto l’esclusione dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese)

Si riduce ulteriormente, quindi, il numero dei soggetti non tenuti all’emissione della efattura via SDI. L’adempimento continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti o che abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che dal prossimo 1 luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante.

Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, occorre precisare che, sempre dal 1° luglio 2022, saranno tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i soggetti passivi “residenti” e “stabiliti”, sia coloro che si sono semplicemente “identificati” in Italia.

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS
  • per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Aumentano i dati a disposizione dell’Agenzia

L’estensione dell’ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia potrà potenziare “la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di
tale franchigia.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.
Cordialmente

Studio Alb Srl

Qui la circolare in pdf