Dimensione testo-+=

Nuove regole per le associazioni sportive dilettantistiche

Il decreto correttivo (n. 163 del 5 ottobre 2022) del D.Lgs. 36/2021 recante il “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, introduce importanti novità in tema di associazioni sportive dilettantistiche.

In particolare, le nuove disposizioni, che si applicheranno dal 1° gennaio 2023 (salvo proroga),
comporteranno l’obbligo per molte associazioni sportive dilettantistiche di modificare i
propri statuti.
L’art. 7 del DLgs. 36/2021 richiede infatti ora negli oggetti sociali l’indicazione che la ASD eserciti in via stabile l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (l’art. 90 della L. 289/2002 faceva invece unicamente riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica).

Viene inoltre stabilito che sia le ASD che le SSD potranno esercitare attività diverse da quelle
principali purché queste abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali (organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche). Ai fini del rapporto con le attività principali non si computano quali attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. In altri termini, nel rapporto fra attività principali e diverse che verrà stabilito con apposito DPCM, tali proventi non verranno considerati.

In merito alle forme di incompatibilità e gestione dei rapporti con i volontari, si ricorda che l’articolo 29 del D.Lgs. 36/2021 recita che le ASD/SSD “possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.”. Al successivo comma 2 si specifica che le tali prestazioni non possono essere retribuite e che è possibile solo il rimborso di “spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.”. L’articolo prosegue specificando che tali prestazioni sportive di volontariato “sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. (esempio l’artigiano/professionista che esegue lavori/prestazioni a pagamento per l’associazione emettendo la fattura ed è anche volontario a qualsiasi titolo)

Il decreto correttivo torna a rendere ancora più stringente il regime di incompatibilità anche per gli amministratori. Tale incompatibilità riguarda ora non solo l’analoga carica detenuta dagli stessi in ASD/SSD che operano nella medesima disciplina sportiva, ma da un lato si estende a qualsiasi carica in altra ASD/SSD affiliata allo stesso EPS (ente di promozione sportiva) e dall’altro prescinde dalla disciplina sportiva esercitata. (esempio chi è nel direttivo di più associazioni)

In merito alle strutture giuridiche legittimate a esercitare l’attività sportiva dilettantistica vengono ammesse, oltre alle associazioni sportive (dotate o meno di personalità giuridica), anche le società di capitali , le società cooperative, mentre escono le società di persone. Fra i soggetti legittimati all’esercizio delle attività sportive dilettantistiche vengono poi espressamente ricompresi gli enti del Terzo settore (ETS) e quindi anche le fondazioni potranno assumere la natura di fondazioni sportive dilettantistiche. Per questi ultimi, infine, non sarà richiesto che l’attività sportiva dilettantistica esercitata risulti come attività principale. Tale previsione ha il fine di evitare che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto, come richiesto, lo sport come attività principale.

Gli enti del Terzo Settore avranno l’obbligo, oltre all’iscrizione al RUNTS, di richiede l’iscrizione al Registro delle attività sportive (RNASD). Si tratta del nuovo registro detenuto dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, deputato a sostituire o quanto meno ad affiancare, l’attuale Registro delle ASD/SSD detenuto dal CONI.

Infine per gli enti iscritti nei due registri (RUNTS e RNASD) le disposizioni del DLgs. 36/2021 in tema di attività sportiva si applicano esclusivamente in merito all’attività sportiva esercitata e nei limiti di compatibilità con le regole del Terzo settore. Pertanto, sia nel caso di carenza di norme di diritto sportivo sia nel caso di contrasti fra norme, prevarranno le norme previste per il Terzo settore o quelle sull’impresa sociale.

Stante la complessità della nuova normativa lo studio consiglia di valutare bene e per tempo le scelte da effettuare entro fine anno (ad oggi non sono previste proroghe) e rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

Cordialmente

Studio Alb Srl