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Esenzione fino a 3.000 Euro per i fringe benefit per l’anno 2022 per dipendenti e amministratori

In data 18 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 176/2022 denominato DL  Aiuti-quater che modifica i limiti già modificati dal Decreto Legge n. 115/2022 denominato DL Aiuti-bis che prevede che:

  • limitatamente al periodo d’imposta 2022,
  • in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,
  • non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi, dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche:
    • del servizio idrico integrato,
    • dell’energia elettrica
    • del gas naturale

entro il limite complessivo di 3.000,00 euro.

In caso di corresponsione di fringe benefit per un valore superiore a 3.000,00 euro sarà tassato l’intero importo, quindi anche la quota inferiore a suddetto limite.

Per quanto riguarda i compensi erogati agli amministratori, anche questi rientrano tra i redditi assimilati di cui all’art. 50 del TUIR, le cui regole di determinazione sono le stesse del lavoro dipendente e quindi si applicano le regole dell’art. 51 comma 3 del TUIR.

Ai fini della deducibilità del costo però, occorre che il compenso sia preventivamente deliberato dall’assemblea dei soci.

Preme ricordare che la nuova esenzione  si affianca a quanto già disposto dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) il quale prevede la possibilità per i datori di lavoro, solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00 per lavoratore. Il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere a ogni singolo lavoratore un valore complessivo di benefit di 3.200,00 euro di cui 200,00 euro per buoni benzina (Decreto Ucraina) e 3.000,00 euro (Decreto Aiuti-bis-e quater) per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi ulteriori buoni benzina) e comprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze.

Va sottolineato che si tratta di  “liberalità”, quindi il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere né  il “bonus bollette”, né il “bonus benzina”.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.       

Cordialmente

                                                                                                                      Studio Alb Srl