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Novità in materia di comunicazione degli INFORTUNI all’ INAIL

Dal 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare all’INAIL, in via telematica, ANCHE gli infortuni con prognosi fino a tre giorni. L’art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs n. 81/2008 disciplina l’OBBLIGO, in capo ai datori di lavoro, di trasmettere in via telematica all’INAIL, nonché per il suo tramite, al SINP.

  • entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, la comunicazione ai fini statistici e informativi, contenente i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento
  • entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, la denuncia ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

La novità, è rappresentata dall’ulteriore obbligo, in capo ai datori di lavoro, di comunicare, ai fini statistici e informativi, anche gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. In caso di mancata denuncia da parte del datore di lavoro sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

  • da 548 a 1.972,80 Euro per gli infortuni superiori a un giorno.
  • da 1.096 a 4.932 Euro per infortuni superiori a tre giorni.

Il lavoratore in seguito all’infortunio deve far certificare dal medico, la diagnosi e i giorni di presunta inabilità. Il medico stesso è poi tenuto a inviare all’INAIL il certificato. Oltre a preoccuparsi di ottenere la certificazione medica, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’infortunio. In caso di omessa comunicazione, il lavoratore perde il diritto al risarcimento da parte dell’INAIL.  Alla luce di queste importanti novità, si raccomanda di informare i lavoratori e di comunicare tempestivamente allo Studio tutti gli infortuni, di qualsiasi durata che si  dovrebbero verificare.