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Sospensione mutui prima casa fino a 18 mesi – nuova modulistica

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo a disposizione sul proprio sito il modulo da utilizzare per la richiesta di sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate sui mutui “prima casa” (esclusi immobili delle categorie A/1 A/8 e A/9) di importo fino a 400.000,00 Euro, secondo quanto stabilito dall’art. 54 del Decreto “Cura Italia”. La richiesta di sospensione potrà essere inviata fino al 17 dicembre 2020 dai mutuatari che: – Hanno subìto la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato), rapporto di lavoro parasubordinato o del rapporto di rappresentanza commerciale o di agenzia; – Hanno subìto per un periodo di almeno trenta giorni la sospensione dal lavoro, oppure la riduzione dell’orario di lavoro in misura pari almeno al 20% dell’orario complessivo; – Hanno subìto un crollo significativo del fatturato, ossia superiore a un terzo, derivante dall’esercizio della loro attività di lavoro autonomo o libero professionale. Le richieste che si possono inoltrare da parte di chi ha sospeso o ridotto l’orario di lavoro sono le seguenti :  nel caso di sospensione o riduzione compresa tra 30 e 150 giorni, può essere chiesta una sospensione delle rate per un periodo massimo di 6 mesi;  nel caso di sospensione o riduzione compresa tra 151 e 302 giorni, può essere chiesta una sospensione delle rate per un periodo massimo di 12 mesi.