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E-commerce “sotto assedio” dal 2024

Dal 2024 l’attività di E-commerce sarà interessata da una serie di comunicazioni a livello UE tra le competenti autorità fiscali.
In particolare:

  • i cosiddetti “prestatori di servizio a pagamento” dovranno conservare i dati dei pagamenti transfrontalieri e inviarli all’agenzia delle entrate
  • i gestori delle piattaforme online dovranno comunicare all’agenzia delle entrate i dati delle vendite di beni e/o prestazioni di servizi realizzati attraverso il sito internet o le app

L’adozione di comportamenti irregolari nell’assolvimento degli obblighi IVA è particolarmente frequente nell’ambito dell’e-commerce considerato che nelle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi trasfrontalieri l’imposta è applicabile nello Stato di destinazione e che gli acquirenti/committenti (consumatori finali) non sono gravati da obblighi contabili.

Per fornire alle Autorità fiscali dei singoli Stati UE gli strumenti utili per individuare eventuali frodi IVA nell’e-commerce diventano operativi a partire dall’1.1.2024 i nuovi obblighi a carico dei c.d. “prestatori di servizi di pagamento” consistenti nella conservazione dei dati dei pagamenti transfrontalieri e nell’invio degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima a sua volta trasmetterà le informazioni ricevute al Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) avente il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione ai singoli beneficiari, i dati trasmessi dai singoli Stati UE.

Inoltre, è previsto l’obbligo da parte dei gestori delle piattaforme online di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle vendite di beni e/o prestazioni di servizi realizzati attraverso il sito Internet e/o le app. Recentemente con il Provvedimento 20.11.2023, n. 406671 sono state definite le regole per l’invio dei predetti dati all’Agenzia.

PRESTATORI DI SERVIZIO A PAGAMENTO

La conservazione dei dati dei pagamenti transfrontalieri è a carico dei “prestatori di servizi di pagamento” e nello specifico:

istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche”.

In base al nuovo art. 40-ter, DPR n. 633/72 l’obbligo di conservare la documentazione riportante le informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti transfrontalieri è applicabile soltanto, se nel corso di un trimestre, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.

GESTORI DI PIATTAFORME ON-LINE

I gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri “non-UE” (FPO) devono comunicare all’Agenzia i dati delle vendite di beni e/o prestazioni di servizi realizzate tramite il sito Internet e/o le app.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Sono obbligati alla predetta comunicazione:

  • i gestori di piattaforme residente in Italia o, se non residente, che soddisfa unadelle seguenti condizioni:
    • è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la Legge dello Stato;
    • ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in Italia;
    • ha una stabile organizzazione in Italia e non è un gestore di piattaforma“non-UE”
  • gli FPO, ossia il gestore di piattaforma non residente, né costituito o gestito in uno Stato UE, né avente una stabile organizzazione in uno Stato UE, ma che facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato UE e non è un gestore di piattaforma “non-UE”.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

I gestori di piattaforma / FPO comunicano le seguenti informazioni:

  • codice fiscale, ovvero NII (Numero identificativo individuale assegnato all’FPO)del soggetto che effettua la comunicazione;
  • indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
  • informazioni di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 32/2023 tra cui:
    • nome, indirizzo della sede legale e NIF (Numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato UE / elemento identificativo equivalente) della piattaforma e, ove applicabile il relativo numero di identificazione;
    • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili nome/cognome, identificativo del conto finanziario, nome del titolare del conto finanziario su cui è versato/accreditato il corrispettivo se differente dal nome del venditore oggetto della comunicazione, corrispettivo totale versato/ accreditato, numero di attività pertinenti in relazione alle quali il corrispettivo è stato versato/accreditato
  • codice fiscale, se presente, dei venditori oggetto di comunicazione

MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE

I gestori di piattaforma devono comunicare le predette informazioni, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31.1 dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni sono quindi da comunicare entro il 31.1.2024 e sono riferite al 2023. Le informazioni dovranno essere inviate utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in formato xml.

Consigliamo i clienti che utilizzano proprie piattaforme per le vendite di prodotti e/o servizi di leggere con attenzione e valutare le informazioni che vanno comunicate.

Rimaniamo a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

Cordialmente

Studio Alb srl

Qui la circolare in pdf