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Guida al regime forfettario – requisiti, vantaggi e obblighi dal 01/01/2024 di un regime fiscale agevolato

Il Regime Forfettario è un regime fiscale che offre diversi vantaggi sia dal punto di vista della contabilità, notevolmente più semplice rispetto a quella prevista per il regime ordinario, sia da un punto di vista fiscale (il calcolo delle imposte da versare all’erario risulta più semplice).

Per queste ragioni si tratta di una scelta ideale per le persone fisiche che desiderano intraprendere un’attività professionale, artistica o d’impresa individuale avvalendosi di agevolazioni e di un minor carico di adempimenti burocratici.

Prima di aderire a questo regime bisogna però badare al fatto che presenta dei requisiti di accesso e delle clausole di esclusione. Nello stesso modo, i vantaggi del Forfettario variano a seconda del fatto che il contribuente stia avviando una nuova attività o meno.

Requisiti per l’accesso

È possibile accedere al Regime Forfettario quando nell’anno precedente a quello di adesione i ricavi e i compensi derivanti dall’attività di una partita IVA, ragguagliati ad anno, non abbiano superato gli 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Chiaramente questo vincolo non si applica nel caso in cui la partita IVA sia stata appena aperta.

Per chi invece ha avviato una nuova attività, il limite di 85.000 euro deve essere ridotto proporzionalmente ai mesi in cui si è realmente operato: l’importo massimo deve essere quindi diviso per 365, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per i giorni di attività effettivi.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui si svolgano più attività è necessario sommare tutti i ricavi e i compensi generati da ciascuna di esse. Se il risultato non è superiore a 85.000 euro il requisito viene rispettato. Le attività in questione vengono classificate in codici ATECO differenti.

Cause di esclusione

È bene ricordare che possono accedere al regime forfettario soltanto le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni. Possono quindi aderire le imprese individuali, i professionisti e le imprese familiari. Le associazioni professionali, le società di capitali e di persone non sono invece compatibili con questo regime.

I titolari di attività in regime forfettario non devono avere residenza all’estero. Esiste un’eccezione per chi risiede in un Paese membro della UE o in uno Stato che aderisce all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in questo caso però almeno il 75% del reddito complessivo deve essere generato in Italia.

Nello stesso modo è escluso:

  • chi applica regimi forfettari per la determinazione del reddito o regimi speciali ai fini IVA;
  • chi, in via esclusiva o prevalente, effettua operazioni di cessione di fabbricati o porzioni difabbricato, di terreni edificabili o di nuovi mezzi di trasporto;
  • chi partecipa a una società di persone come, ad esempio, una S.A.S o una S.N.C.;
  • chi ha il controllo diretto o indiretto di una S.R.L. che esercita attività economichericonducibili a quelle svolte individualmente;
  • chi partecipa a imprese familiari o ad associazioni professionali, sono invece compatibili gliimprenditori individuali che esercitano un’attività nella forma di impresa familiare;
  • chi ha emesso le proprie fatture prevalentemente all’attuale datore di lavoro, ai datori di lavoro avuti nei due anni precedenti o a soggetti riconducibili ad essi in via diretta o indiretta. Tale causa di esclusione non si applica a chi dà vita ad una nuova attività dopo ilperiodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.

Inoltre, vengono esclusi dal regime forfettario coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente (o assimilati) superiori ai 30.000 euro. A tal riguardo, è però prevista un’eccezione quando nell’anno precedente sia cessato il rapporto di lavoro dipendente e soltanto nel caso in cui, nello stesso anno, non sia stato percepito un reddito di pensione o di lavoro dipendente che derivi da un altro rapporto di lavoro.

Vantaggi del regime forfettario

Dopo aver presentato i requisiti per l’accesso al regime forfettario e le possibili cause di esclusione previste per legge, approfondiamo nel dettaglio i suoi vantaggi. Tra questi ultimi vale la pena di segnalare da subito che chi aderisce a tale regime fiscale è esonerato dalla tenuta dei libri contabili, non è tenuto a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti, è esonerato dagli obblighi di liquidazione e dal versamento dell’imposta e di presentare la dichiarazione annuale IVA.

I contribuenti forfettari non devono inoltre sottostare agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), cioè agli indicatori con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti e la loro affidabilità fiscale.

Da quanto sopra elencato appare chiaro quanto il regime forfettario garantisca un rapporto più semplice con il Fisco, soprattutto a livello burocratico. Prima di proseguire prendiamo però confidenza con due concetti che ci saranno utili in seguito: il coefficiente di redditività e l’imposta sostitutiva.

Il primo rappresenta la percentuale da applicare sui ricavi per ottenere il reddito imponibile e calcolare sia le imposte che i contributi da versare al Fisco, esso varia a seconda del codice ATECO di riferimento. L’imposta sostitutiva è invece un’imposta che, nel caso del regime forfettario, sostituisce appunto le imposte IRPEFIRAP e le addizionali richieste a chi aderisce all’Ordinario Semplificato.

Regime forfettario e contributi previdenziali

Il discorso riguardante i contributi previdenziali, cioè gli importi da versare periodicamente a fini pensionistici, è molto complesso perché presenta differenze spesso notevoli a seconda del settore di riferimento. In linea generale è possibile affermare che il carico contributivo varia a seconda dell’attività svolta.

Il regime forfettario presenta però alcuni vantaggi: gli artigiani e i commercianti possono ad esempio godere di una riduzione del 35% sulle somme da corrispondere alla propria gestione INPS.

Tale riduzione non viene erogata automaticamente, ma è opzionale tramite un’apposita domanda all’Inps che-per chi ha una partita IVA già aperta- deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato. Chi invece ha deciso di aprire una partita IVA dovrà inviare la richiesta entro 30 giorni dal momento in cui la posizione INPS viene confermata.

Tale riduzione può essere chiesta una volta sola, questo significa che una volta revocata non sarà più recuperabile. Prima di formulare la domanda va considerato però che se i versamenti per i contributi dovessero essere troppo bassi, l’entità della futura pensione potrebbe risentirne. La riduzione del 35% non è tra l’altro compatibile con la riduzione del 50% prevista per gli ultrasessantacinquenni che già percepiscono una pensione.

Sempre per quanto riguarda i vantaggi, è utile ricordare che un artigiano o un commerciante, che è anche un lavoratore dipendente a tempo pieno, può optare per l’esonero contributivo decidendo di versare esclusivamente l’imposta sostitutiva.

Conclusioni

Il regime forfettario è un regime fiscale vantaggioso rivolto alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. che vogliono aprire una partita IVA o che la posseggono già, ma che non generano ricavi o compensi superiori agli 85.000 euro per anno di imposta e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

ATTENZIONE

Dal 01 gennaio 2024 cessano i regimi di esonero previsti fino al 31/12/2023: di conseguenza sia i forfettari che i soggetti in regime forfettario legge 398/1991 (associazioni sportive) dovranno emettere le fatture elettroniche.

Unica eccezione rimangono le fatture emesse dai professionisti per prestazioni sanitarie che confluiscono nel servizio tessera sanitaria.

Il mancato adempimento prevede l’applicazione delle sanzioni comprese tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, oppure, una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, in caso la violazione non sia rilevante ai fini della determinazione del reddito.

Ricordiamo inoltre che la regola generale dispone l’emissione della fattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per i clienti dello studio che rientreranno nei nuovi obblighi dal 01/01/2024 lo studio consiglia di utilizzare la nostra piattaforma FATTURA SMART in modo da semplificare la consegna della documentazione per le registrazioni contabili nonché l’assistenza informatica gestita dal nostro personale.

Rimaniamo a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

Cordialmente

Studio Alb srl

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