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Imposta provinciale di soggiorno – comunicazione entro il 16/03/2024

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito l’imposta provinciale di soggiorno a decorrere dal 1 novembre 2015 e l’ha ulteriormente disciplinata con la Legge Provinciale del 12/08/2020 in vigore dal 01 gennaio 2021.

CHI DEVE PAGARE

L’imposta di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi in:

  • strutture alberghiere (alberghi, garnì, residence, villaggi..)
  • extra-alberghiere (affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanze, ostelli,case per ferie..)
  • alloggi per uso turistico
  • ricettive all’aperto (campeggi)
  • agriturismi
  • rifugi escursionistici

CHI NON DEVE PAGARE:

Sono esentati dal pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno:

  • i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;
  • le forze dell’ordine e di protezione civile nell’esercizio delle loro funzioni;
  • i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  • i soggetti che effettuano terapie presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate in provincia di Trento;
  • gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate in provincia di Trento, nel limite di un accompagnatore per paziente;
  • i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;
  • i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolte presso le strutture ricettive;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza

Affinché l’esenzione possa essere applicata i soggetti sopra indicati, fatta eccezione per i minori di anni 14, devono compilare l’apposito modulo reso disponibile dal gestore e disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.

TARIFFE

La misura dell’imposta è stabilita dalla normativa nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento a seconda della tipologia della struttura ricettiva

ADEMPIMENTI DEL GESTORE

L’imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive che sono responsabili del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
I gestori sono tenuti alla rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.I gestori sono tenuti ad assolvere ai seguenti adempimenti:

  • informare i clienti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno
  • richiedere il pagamento e rilasciare la quietanza
  • richiedere e conservare la documentazione per le esenzioni (esclusi i minori di14 anni)
  • comunicare i pernottamenti a Trentino Riscossioni Spa utilizzando il portalePagoSemplice messo a disposizione da Trentino Riscossioni SpA e raggiungile al sito: https://www.pagosemplice.trentinoriscossionispa.it.

TERMINI DI COMUNICAZIONE

Per le STRUTTURE RICETTIVE alberghiere ed extra-alberghiere, ricettive all’aperto, agriturismo e rifugi escursionistici, la comunicazione deve essere presentata:

  • entro il 16 maggio per il primo quadrimestre
  • entro il 16 settembre per il secondo quadrimestre
  • entro il 16 gennaio per il terzo quadrimestre

Per gli ALLOGGI AD USO TURISTICO, la comunicazione deve essere presentata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell’imposta rientra nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre.
Il gestore di più strutture ricettive o alloggi per uso turistico provvede distintamente per ogni struttura/alloggio alle comunicazioni e ai versamenti previsti.

La comunicazione deve essere presentata anche se nei periodi sopra indicati non ci sono stati pernottamenti.

RIVERSARE L’IMPOSTA RISCOSSA

L’imposta è riversata dal gestore della struttura ricettiva e degli alloggi per uso turistico a Trentino Riscossioni S.p.A. entro il 16 del mese successivo a quello di comunicazione dei pernottamenti con le seguenti modalità:

  • pagamento attraverso SEPA DIRECT DEBIT (addebito sul conto corrente)
  • pagamento attraverso BOLLETTINO PAGOPA;
  • tutte le modalità previste dal PORTALE PAGOSEMPLICE

I gestore di più strutture ricettive provvederà ad effettuare un riversamento per ogni struttura ricettiva

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

Cordialmente

Studio Alb srl

Qui la circolare in PDF